A nessuno piace parlare del suo testamento, ma si tratta di una questione legale da non sottovalutare. Dopotutto, potrebbe provocare una frattura insanabile in famiglia, a cui non si potrebbe poi rimediare. In presenza di figli nati da matrimoni diversi, di figli adottati, oppure in assenza di figli, l'importanza di predisporre un testamento molto chiaro assume un'importanza ancora maggiore. La disponibilità di un parere competente può risparmiare ai tuoi cari dolore e incomprensioni, proprio nel momento in cui avrebbero bisogno di sostegno morale.
In Italia esistono 3 tipi di testamenti:
il testamento pubblico, il testamento olografo ed il testamento segreto.
Il testamento pubblico (art. 603 c.c.) è ricevuto da un notaio, alla presenza di due testimoni. Il testatore, alla continua ed ininterrotta presenza dei testimoni, dichiara al notaio le sue volontà che verranno ridotte in iscritto a cura del notaio medesimo ed, al termine, il notaio ne dà lettura. Il testamento pubblico verrà conservato nel repertorio del notaio sino a quando non verrà a conoscenza del decesso del testatore.
Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è la forma più “semplice” di testamento, ma, pur non richiedendo l'atto pubblico, non esonera certamente dal rispetto di determinati formalismi. Il testamento olografo deve presentare (a pena di invalidità) tre requisiti essenziali: l’autografia (deve essere interamente scritto di pugno dal testatore, senza l'ausilio di terze persone), l’ indicazione della data e la firma del testatore alla fine delle disposizioni.
Il testamento segreto deve il suo nome al fatto che il Notaio e i testimoni ignorano il contenuto delle disposizioni espresse. Detto testamento viene consegnato dal testatore già sigillato al Notaio o viene sigillato dal Notaio nel momento in cui lo riceve. La consegna deve avvenire alla presenza di due testimoni. Sull’involucro che sigilla il testamento si scrive l’atto di ricevimento, dando atto della consegna al Notaio e della dichiarazione che si tratta di un testamento segreto. Esso può essere interamente scritto di pugno dal testatore e sottoscritto in calce, ma è valido anche se scritto da terzi o a macchina, o con il computer, purché firmato in ogni mezzo foglio. Il legislatore prevede che il soggetto che non sappia o non possa leggere non possa fare testamento segreto.
Dopo avere esaminato le forme che un testamento può assumere, analizziamo ora il suo possibile (ed ammesso) contenuto.
Innanzitutto precisiamo che il complesso dei rapporti patrimoniali attivi e passivi caduti in successione prende il nome di “asse ereditario”, anche noto con il termine “massa ereditaria”.
Al testatore è riconosciuta la facoltà di attribuire l’intero asse ereditario ad uno o più soggetti (in quest’ultimo caso la successione avverrà “per quote”: es. “lascio a Tizio, Caio e Sempronio 1/3 ciascuno di tutto il mio patrimonio”), ovvero mediante assegnazione di specifici beni (o diritti) ai singoli soggetti individuati nel testamento.
Quest’ultima considerazione ci permette di introdurre un’altra importante tematica legata alla successione testamentaria: ossia la distinzione tra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare e dunque tra i concetti di erede e di legatario.
Il legatario non subentra in una quota dell’asse ereditario, come viceversa accade per l’erede, ma acquista solo ed esclusivamente i beni e/o i diritti espressamente attribuitigli dal testatore attraverso la disposizione testamentaria chiamata “legato”.
La differenza principale tra erede e legatario riguarda la responsabilità del beneficiario rispetto ai debiti del defunto.
Il legatario non risponde dei debiti ereditari, salvo diversa volontà del testatore e comunque non oltre il limite del valore della cosa legata.
Gli eredi, subentrando in tutti i rapporti del de cuius e rispondono illimitatamente dei debiti di quest’ultimo (ciascuno in proporzione alla propria quota), salvo abbiano accettato con beneficio di inventario (sul quale istituto, come detto, si tornerà).
Mentre l’istituzione di un erede è necessaria (abbiamo visto che, in assenza di eredi testamentari e parenti entro il sesto grado, l’eredità sarà devoluta allo Stato), il legato è meramente eventuale (rare sono le ipotesi di legato necessario previste direttamente dalla legge; esempio: diritto di abitazione della casa adibita a residenza coniugale e del relativo arredamento in favore del coniuge superstite).
Altra differenza tra l’istituzione di erede ed il legato riguarda la modalità di acquisto. Il legatario acquista di diritto ed automaticamente il lascito (senza che sia necessario alcun esplicito atto di accettazione), ma può rifiutarlo. L’erede, viceversa, deve accettare l’eredità (formalmente o tacitamente, come vedremo in seguito) se intende succedere nel patrimonio del de cuius, mentre deve rifiutarla prima che sia intervenuta l’accettazione, laddove non intenda succedere al defunto.
Tornando al contenuto del testamento, oltre alle disposizioni prettamente patrimoniali, esso può contenere anche disposizioni rilevanti sotto un profilo non strettamente patrimoniale: ad esempio, è possibile che il testatore utilizzi il proprio testamento per domandare la cremazione del suo cadavere oppure per compiere il riconoscimento di un figlio naturale.
Il testamento può inoltre contenere disposizioni che non hanno alcun rilievo giuridico ma solo un valore morale o religioso, come ad esempio, l’esortazione a determinati comportamenti (non infrequente è il caso del defunto che abbia domandato nel testamento la celebrazione di funzioni religiose a suo suffragio).
DOMANDA: Ma quali sono i limiti che incontra la volontà del testatore?
Il limite più importante è rappresentato dall’impossibilità per il testatore di escludere dalla successione alcune categorie di soggetti o di ridurre le quote di eredità loro attribuite dalla legge: stiamo parlando dei cc.dd. “eredi legittimari” che, in virtù dello stretto legame affettivo che li unisce al defunto, godono di una tutela giuridica particolare.
Detti soggetti, sono esclusivamente il coniuge, i figli ed i genitori del de cuius, non anche i parenti in linea collaterale (es. i fratelli del defunto).
Gli artt. 537 e seguenti del codice civile individuano le varie quote necessariamente spettanti alle categorie di legittimari (definite “quote di legittima o di riserva”), anche nelle diverse ipotesi di concorso tra loro.
DOMANDA: Che tutela è riconosciuta all’erede che sia stato leso nella sua quota di legittima? (ad esempio perché il defunto con testamento o con donazioni effettuate in vita abbia disposto dei propri beni non rispettando i limiti appena indicati)
Il rimedio processuale predisposto dalla legge è l'azione di riduzione, che può essere promossa esclusivamente dai legittimari, nonché dai loro rispettivi eredi o aventi causa, contro i beneficiari delle disposizioni testamentarie o delle donazioni eccedenti la quota disponibile.
I legittimari che propongono azione di riduzione hanno l'onere di determinare l'entità della lesione della propria quota di riserva, specificando altresì il valore della massa ereditaria e della quota di legittima stessa.
Al fine di comprendere se c’è stata effettivamente l’invocata lesione e di individuarne l’entità, pertanto, l’erede che agisce per la propria tutela dovrà prima di tutto ricostruire nel modo più corretto e dettagliato possibile l’intera massa ereditaria,” riunendo astrattamente” tutto il patrimonio attivo ed i debiti residui, nonché gli eventuali beni donati in vita dal de cuius.
Nel caso in cui si accerti la lesione della quota di legittima, si procederà alla riduzione delle quote e delle disposizioni effettuate in favore dei soggetti non legittimari al fine di reintegrare quelle dei legittimari lesi.
Lo scopo dell'azione è quello di rendere inoperanti gli effetti della disposizione impugnata nei confronti del legittimario leso.
L’ordine in cui devono operarsi le riduzioni è stabilito dalla legge: prima le quote che spetterebbero agli altri successibili eventualmente in concorso con i legittimari – es. fratelli – se manca il testamento o questo ha disposto solo per una parte del patrimonio, poi le disposizioni testamentarie (senza differenze tra le attribuzioni fatte in favore di eredi o legati) ed infine le donazioni effettuate in vita dal de cuius, a partire dalla più recente.
Riducendo le attribuzioni effettuate agli altri, si riestende la quota attribuita all’erede legittimario leso, sino al raggiungimento delle misure percentuali previste dalle norme che abbiamo appena sopra schematizzato.
L’erede legittimario leso ha tempo 10 anni dall’apertura della successione per ottenere la reintegrazione della propria quota di riserva: decorso tale termine non sarà più possibile, l’azione si intenderà prescritta.